Riportiamo di seguito il Documento inviato da Antonio Diomede (nel riquadro), Presidente della REA (Radiotelevisioni Europee Associate) ai propri associati in merito alle prossime battaglie riguardanti i contributi e l’assegnazione della capacità trasmissiva (l’obiettivo è garantire a tutti i programmi attualmente in rete). In allegato vengono riportati anche gli articoli inseriti nella legge di Bilancio 2019 che riguardano il settore. Si tratta di un documento significativo  non solo per le radio e tv ma per tutte le persone interessate al pluralismo dell’informazione. 

 

L’anno 2019 si avvia  con molta fatica, ma ce la faremo. Nei 43 anni  di vita dell’emittenza locale abbiamo superato momenti difficili. Supereremo anche questo.  Come sapete la questione più difficile è quella della applicazione del DPR 146/17 sulla ripartizione del fondo contributi. Abbiamo proposto alcuni emendamenti alla legge di Bilancio ma sono stati tutti regolarmente respinti per la fiducia posta dal Governo. Immediatamente abbiamo rinnovato la richiesta di incontro a Di Maio per rivedere quel Regolamento di sana pianta. Speriamo di ricevere la convocazione. In caso negativo dovremo organizzarci diversamente per fargli capire che non intendiamo arrenderci.

 

A nostro vantaggio vengono le elezioni europee per colpire duramente durante la campagna elettorale. Segue a ruota la revisione del PNAF per il quale saremo in audizione da AGCOM e MISE lunedì 14 gennaio. Sul tema è intervenuta la legge di Bilancio che ci ha tolto la riserva di un terzo delle frequenze. La nostra proposta è di rivedere il concetto di assegnazione della capacità trasmissiva che garantisca  a tutti gli  FSMA i programmi attualmente in rete. NESSUN FSMA DEVE RIMANERE SENZA CAPACITA’ TRASMISSIVA. Su questo concetto ci batteremo come non mai. Appena conclusa la consultazione vi daremo i dettagli della discussione. Altro tema da affrontare sono i diritti connessi.

 

La SCF ci invita a sottoscrivere una convenzione che riteniamo onerosa. Risponderemo con calma dopo aver elaborato una nostra proposta che sottoporremo alla approvazione degli associati. Pertanto nel caso riceveste sollecitazioni da parte della SCF per firmare la licenza, rispondete che la questione è all’esame della REA e che presto riceveranno una nostra proposta. Il mese di gennaio è zeppo di adempimenti. In allegato troverete il Calendario Adempimenti 2019 aggiornato salvo eventuali modifiche o integrazioni che sarà nostra cura comunicare tempestivamente. Nonostante i ripetuti solleciti alcune emittenti non hanno provveduto a mettersi in regola con le quote associative. Questa è l’ultima circolare inviata a tutti in senso circolare. Le prossime comunicazioni saranno inviate  UNICAMENTE alle associate in regola con le quote.

 

NOTA: Di seguito vengono riportati gli articoli inseriti nella legge di Bilancio 2019 che riguardano il settore. Appena la REA sarà in possesso del testo di legge coordinato lo esamineremo nel merito per valutare il contenuto in modo da regolarci di conseguenza in sede politica.

 

LEGGE BILANCIO 2019(articolo 1) TAGLI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE EDITORIA 

808. Con decreto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto  dei  limiti di spesa ivi previsti.

809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:

  1. a) quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2019 e a4  milioni di euro nell’anno 2020, mediante corrispondente  riduzione della  quota del  Fondo per  il  pluralismo e  l’innovazione   dell’informazione spettante  alla Presidenza  del  Consiglio dei  ministri  ai sensi dall’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
  1. b) quanto a 13 milioni di euro nell’anno2020,  a valere  sulle risorse disponibili  gia’  destinate al  credito  d’imposta di  cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il  Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7 ottobre  2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.189, e’ ridotto di 13 milioni di euro per l’anno 2020.

810. Nelle more  di una  revisione  organica della  normativa  di  settore, che tenga conto anche delle  nuove  modalita’ di  fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti  alle imprese  editrici  di quotidiani  e  periodici di  cui  al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

  1. a) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e’ abrogata;

2) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, le parole: « , nonche’ alle imprese  radiofoniche  private che abbiano svolto attivita’ di informazione  di interesse  generale  ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;

  1. b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editricedi cui all’articolo 2, comma 1,  lettere  a), b)  e  c), del  decreto legislativo 15 maggio 2017, n.  70,  in deroga  a  quanto stabilito all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15  maggio 2017,  70, e’ ridotto progressivamente con le seguenti modalita’:

1) per l’annualita’ 2019, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa  editoriale e’  ridotto  del  20  per cento  della  differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;

2) per l’annualita’ 2020, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa  editoriale e’  ridotto  del  50  per cento  della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;

3) per l’annualita’ 2021, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale  e’  ridotto del  75  per cento  della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;

  1. c) a decorrere dal1° gennaio  2022  non possono  accedere  al contributo le imprese  editrici di  cui  all’articolo 2,  comma  1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
  2. d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e delpluralismo dell’informazione, dell’innovazione tecnologica e digitale e della liberta’ di stampa,  con uno  o  piu’ decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate le modalita’ per il sostegno e  la  valorizzazione  di progetti,  da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione  plurale,  della comunicazione partecipata  e  dal basso,  dell’innovazione  digitale e   sociale, dell’uso dei media, nonche’ progetti volti  a  sostenere il  settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all’articolo  1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

REVISIONE PIANO ASSEGNAZIONE FREQUENZE(uso capacità trasmissiva) 1101. All’articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino  alla  fine del  comma  sono sostituite  dalle  seguenti: «   riservando   alla diffusione di contenuti in ambito locale una  quota  della capacita’ trasmissiva determinata con l’adozione  del  piano di  assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze  terrestri ».

1102. All’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  177, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:     « 2-bis. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze  da destinare  al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge 27  dicembre 2017, n. 205, piu’ frequenze in banda UHF per  la  realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90  per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».

1103. All’articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: « PNAF 2018 » sonosostituite  dalla seguente:  « PNAF »;
  2. b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Entroil  31 gennaio 2019 l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;
  3. c) il terzo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sullabase dell’Accordo  di  Ginevra 2006 e  di  successivi accordi  internazionali   sottoscritti   dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per   il  servizio  televisivo   digitale   L’Autorita’ per le garanzie  nelle comunicazioni  pianifica  per  la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale  da parte del  concessionario   del  servizio   pubblico   radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilita’ per macroaree con frequenze in banda UHF ».

1104. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al secondo periodo, le parole: «30 settembre  2018  »  sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;     b) al terzo periodo, le  parole: «  30  settembre 2018  »  sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in  banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;
  2. c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28febbraio  2019  » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno  2019  » e  le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma  sono  sostituite dalle seguenti: « L’Autorita’ per le  garanzie  nelle comunicazioni dispone le modalita’ e le condizioni economiche, orientate al  costo, secondo cui il concessionario del  servizio  pubblico nel  multiplex contenente l’informazione regionale ha l’obbligo di cedere una  quota della capacita’ trasmissiva assegnata, comunque non  inferiore  a  un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei  soggetti legittimamente operanti in  ambito  locale assegnatari  dei  diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 alla data  di entrata  in  vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi  diritti d’uso  nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».

1105. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo  il comma 1031 sono inseriti i seguenti:  « 1031-bis. L’assegnazione dell’ulteriore capacita’  trasmissiva disponibile  in ambito  nazionale  e delle   frequenze   terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione  dei  diritti d’uso di cui al  comma 1031  e  pianificate dall’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni  nel PNAF,  da  destinare al  servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali  e la   concessionaria   del  servizio   pubblico   radiotelevisivo   e multimediale,  avviene mediante  procedura  onerosa senza   rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal  Ministero  dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro  il 30 settembre 2019 dall’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni ai  sensi  dell’articolo   29   del  codice   delle   comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n. 259,sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita’ trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con  dimensione  pari alla meta’ di un multiplex; b) determinare  un  valore minimo  delle offerte sulla base dei valori di mercato  individuati  dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore  delle offerte  economiche presentate;  d)  garantire la  continuita’  del servizio, la  celerita’ della  transizione  tecnologica nonche’  la qualita’ delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti  nel  settore, ivi  inclusa  la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e  multimediale;

  1. e) valorizzare le esperienze  maturate  dagli operatori  di  rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione  digitale; f)  valorizzare  la capacita’ strutturale di assicurare l’efficienza spettrale, le professionalita’e le competenze maturate nel settore,  l’innovazione  tecnologica e l’ottimale,  effettivo  e tempestivo  sfruttamento  della capacita’ trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)  assicurare la  miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto  dell’attuale  diffusione di contenuti di buona  qualita’ in  tecnologia  televisiva digitale terrestre alla piu’ vasta maggioranza della popolazione italiana.  Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato  a  provvedere,con propri decreti, alla riassegnazione degli  introiti,  versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato, ad  appositi capitoli di spesa dello  stato  di previsione  del  Ministero dello sviluppo  economico  per  interventi   finalizzati   a  incentivare l’acquisto di apparecchiature di ricezione  televisiva di  cui  allalettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di  neutralita’tecnologica, e a favorire  la  sperimentazione  di nuove  tecnologie televisive, secondo modalita’ operative  e  procedure di  erogazione stabilite con decreto  del  Ministro dello  sviluppo  economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

1031-ter. La durata dei diritti d’uso delle frequenze  derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche’ di  quelle  derivanti dall’assegnazione mediante la procedura di cui al comma  1031-bis  e’ stabilita secondo quanto  previsto dal  codice  delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1031-quater. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni  di  cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo  diritto  d’uso della frequenza  sia assegnato  a  piu’ di  un  operatore di  rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente  alla  gestione e all’utilizzo  della  stessa, l’Autorita’  per  le  garanzie   nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti,  adotta  una decisione vincolante che risolve la controversia. La  decisione dell’Autorita’ deve    essere    motivata,   nonche’    pubblicata     nel    sito internet dell’Autorita’ stessa nel rispetto delle norme in materia  di riservatezza,  ha efficacia  dalla  data di  notifica  alle  parti interessate  ed  e’ ricorribile  in  via giurisdizionale.   Laddove l’Autorita’ accerti l’inottemperanza a tale decisione, il  Ministero dello  sviluppo economico  puo’  revocare il  diritto  d’uso sulla frequenza interessata. La procedura di  cui al  presente  comma non preclude  alle   parti  la   possibilita’   di  adire   un   organo giurisdizionale ».

1106. All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: «PNAF  2018» sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
  1. b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:

« c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da parte del concessionario del servizio pubblico  radiofonico, televisivo  e multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data di  entrata  in vigore  della  presente disposizione  dal  multiplex del   servizio pubblico   contenente  l’informazione   regionale   e   contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per  la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita’ per macroaree »;

  1. c) alla lettera d), le parole:«  nonche’ delle  frequenze  che risultino pianificate dal PNAF  2018 per  i  soggetti di  cui  alle lettere b) e c), » sono soppresse;
  2. d) alla lettera d), dopo le parole: « d’impresa »sono  aggiunte le seguenti: « nonche’ rilascio, alla scadenza di  cui  alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei  diritti d’uso  in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive  aree geografiche  come  individuate alla  lettera   a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al  31  dicembre 2021 »;
  1. e) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:

« f) individuazione  delle  scadenze, comunque  nel   periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  della  sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d’uso dei canali  CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da  realizzare per  successive  aree geografiche come individuate  alla lettera  a),  della sequenza  di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in  ambito locale titolari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 di  cui  alla lettera d),  da realizzare  per  successive aree  geografiche  come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal  1° gennaio 2020 al 31 dicembre  2021, nonche’  delle  scadenze per  il rilascio delle  restanti frequenze  e  attivazione delle  frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d’uso di cui  alle lettere b), c) ed e) »;

  1. f) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il  Ministro dello sviluppo economico,  entro il  15  aprile 2019,  aggiorna  il decreto di cui al periodo precedente ».

1107. All’articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole:« 30  settembre  2018  » sono  sostituite  dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
  1. b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:

« 30 ottobre 2019 ».

1108. All’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) leparole: «  31  dicembre 2018  »  sono sostituite  dalle

seguenti: « 30 marzo 2019 »;

  1. b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalleseguenti:

« 30 ottobre 2019 ».

1109. All’articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2019 ».

1110. All’articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell’alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle seguenti: « 344,4 milioni »;
  2. b) alla lettera c), le parole da:« 25  milioni  » fino  a:  «2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro  per l’esercizio finanziario 2019, 76  milioni  di euro  per  l’esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per  ciascuno  degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ».

1111. Lo stanziamento  di  spesa di  conto   capitale  di   cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196, iscritto nello stato  di previsione  del  Ministero dello  sviluppo economico e’ ridotto di 51 milioni di euro per l’anno 2020.