Riportiamo di seguito il Documento inviato da Antonio Diomede (nel riquadro), Presidente della REA (Radiotelevisioni Europee Associate) ai propri associati in merito alle prossime battaglie riguardanti i contributi e l’assegnazione della capacità trasmissiva (l’obiettivo è garantire a tutti i programmi attualmente in rete). In allegato vengono riportati anche gli articoli inseriti nella legge di Bilancio 2019 che riguardano il settore. Si tratta di un documento significativo non solo per le radio e tv ma per tutte le persone interessate al pluralismo dell’informazione.
L’anno 2019 si avvia con molta fatica, ma ce la faremo. Nei 43 anni di vita dell’emittenza locale abbiamo superato momenti difficili. Supereremo anche questo. Come sapete la questione più difficile è quella della applicazione del DPR 146/17 sulla ripartizione del fondo contributi. Abbiamo proposto alcuni emendamenti alla legge di Bilancio ma sono stati tutti regolarmente respinti per la fiducia posta dal Governo. Immediatamente abbiamo rinnovato la richiesta di incontro a Di Maio per rivedere quel Regolamento di sana pianta. Speriamo di ricevere la convocazione. In caso negativo dovremo organizzarci diversamente per fargli capire che non intendiamo arrenderci.
A nostro vantaggio vengono le elezioni europee per colpire duramente durante la campagna elettorale. Segue a ruota la revisione del PNAF per il quale saremo in audizione da AGCOM e MISE lunedì 14 gennaio. Sul tema è intervenuta la legge di Bilancio che ci ha tolto la riserva di un terzo delle frequenze. La nostra proposta è di rivedere il concetto di assegnazione della capacità trasmissiva che garantisca a tutti gli FSMA i programmi attualmente in rete. NESSUN FSMA DEVE RIMANERE SENZA CAPACITA’ TRASMISSIVA. Su questo concetto ci batteremo come non mai. Appena conclusa la consultazione vi daremo i dettagli della discussione. Altro tema da affrontare sono i diritti connessi.
La SCF ci invita a sottoscrivere una convenzione che riteniamo onerosa. Risponderemo con calma dopo aver elaborato una nostra proposta che sottoporremo alla approvazione degli associati. Pertanto nel caso riceveste sollecitazioni da parte della SCF per firmare la licenza, rispondete che la questione è all’esame della REA e che presto riceveranno una nostra proposta. Il mese di gennaio è zeppo di adempimenti. In allegato troverete il Calendario Adempimenti 2019 aggiornato salvo eventuali modifiche o integrazioni che sarà nostra cura comunicare tempestivamente. Nonostante i ripetuti solleciti alcune emittenti non hanno provveduto a mettersi in regola con le quote associative. Questa è l’ultima circolare inviata a tutti in senso circolare. Le prossime comunicazioni saranno inviate UNICAMENTE alle associate in regola con le quote.
NOTA: Di seguito vengono riportati gli articoli inseriti nella legge di Bilancio 2019 che riguardano il settore. Appena la REA sarà in possesso del testo di legge coordinato lo esamineremo nel merito per valutare il contenuto in modo da regolarci di conseguenza in sede politica.
LEGGE BILANCIO 2019(articolo 1) TAGLI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE EDITORIA
808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:
- a) quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2019 e a4 milioni di euro nell’anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
- b) quanto a 13 milioni di euro nell’anno2020, a valere sulle risorse disponibili gia’ destinate al credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e’ ridotto di 13 milioni di euro per l’anno 2020.
810. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalita’ di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
- a) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e’ abrogata;
2) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « , nonche’ alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;
- b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editricedi cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, 70, e’ ridotto progressivamente con le seguenti modalita’:
1) per l’annualita’ 2019, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e’ ridotto del 20 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
2) per l’annualita’ 2020, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e’ ridotto del 50 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
3) per l’annualita’ 2021, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e’ ridotto del 75 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
- c) a decorrere dal1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
- d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e delpluralismo dell’informazione, dell’innovazione tecnologica e digitale e della liberta’ di stampa, con uno o piu’ decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita’ per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, nonche’ progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
REVISIONE PIANO ASSEGNAZIONE FREQUENZE(uso capacità trasmissiva) 1101. All’articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacita’ trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ».
1102. All’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, 177, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, piu’ frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».
1103. All’articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: « PNAF 2018 » sonosostituite dalla seguente: « PNAF »;
- b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Entroil 31 gennaio 2019 l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;
- c) il terzo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sullabase dell’Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilita’ per macroaree con frequenze in banda UHF ».
1104. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »; b) al terzo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;
- c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 » e le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita’ e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale ha l’obbligo di cedere una quota della capacita’ trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».
1105. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031 sono inseriti i seguenti: « 1031-bis. L’assegnazione dell’ulteriore capacita’ trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui al comma 1031 e pianificate dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita’ trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla meta’ di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuita’ del servizio, la celerita’ della transizione tecnologica nonche’ la qualita’ delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
- e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacita’ strutturale di assicurare l’efficienza spettrale, le professionalita’e le competenze maturate nel settore, l’innovazione tecnologica e l’ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacita’ trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell’attuale diffusione di contenuti di buona qualita’ in tecnologia televisiva digitale terrestre alla piu’ vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere,con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui allalettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralita’tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalita’ operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
1031-ter. La durata dei diritti d’uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche’ di quelle derivanti dall’assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis e’ stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1031-quater. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d’uso della frequenza sia assegnato a piu’ di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all’utilizzo della stessa, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell’Autorita’ deve essere motivata, nonche’ pubblicata nel sito internet dell’Autorita’ stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e’ ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l’Autorita’ accerti l’inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo’ revocare il diritto d’uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilita’ di adire un organo giurisdizionale ».
1106. All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: «PNAF 2018» sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
- b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
« c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l’informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita’ per macroaree »;
- c) alla lettera d), le parole:« nonche’ delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), » sono soppresse;
- d) alla lettera d), dopo le parole: « d’impresa »sono aggiunte le seguenti: « nonche’ rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d’uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;
- e) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
« f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d’uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonche’ delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d’uso di cui alle lettere b), c) ed e) »;
- f) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo precedente ».
1107. All’articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole:« 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
- b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 ottobre 2019 ».
1108. All’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) leparole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 marzo 2019 »;
- b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalleseguenti:
« 30 ottobre 2019 ».
1109. All’articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 ».
1110. All’articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell’alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle seguenti: « 344,4 milioni »;
- b) alla lettera c), le parole da:« 25 milioni » fino a: «2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ».
1111. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e’ ridotto di 51 milioni di euro per l’anno 2020.