Foto: Il Ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli e il Presidente della REA Antonio Diomede

 

L’Autorità Garante Concorrenza e del Mercato /AGCM) si schiera dalla parte della REA nella battaglia per la modifica sostanziale del DPR 146/17 con un parere ufficiale pubblicato sul Bollettino  n. 21 del 25 maggio 2020. Per il Garante il DPR 146/17 “……  presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95% delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5% è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Tale previsione, infatti, è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale.

 

Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell’informazione, che la legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire, nella ripartizione delle risorse complessive del  Fondo potrebbero prevedersi due porzioni da assegnare, l’una tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva, l’altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest’ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori. L’Autorità auspica che le considerazioni suesposte possano essere utili al fine di favorire una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146.

 

Come volevasi dimostrare la battaglia della REA è stata riconosciuta sia sul piano giuridico amministrativo per la libera concorrenza sia  per  l’equa, trasparente e giusta ripartizione in un settore editoriale dove il pluralismo informativo è tutelato dall’articolo 21 della Costituzione come sempre abbiamo denunciato.

 

Detto parere è già sul tavolo del Ministro Patuanelli,  di Camera e Senato e Governo. “Ora ci aspettiamo” ha dichiarato Antonio Diomede, Presidente della REA “che il Ministro ci convochi per una sana modifica del DPR 146/17 ma che nel frattempo lo depenni dall’articolo 195 del DL Rilancio nella parte in cui afferma “…..Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

 

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Di seguito, per chi fosse interessato, riportiamo integralmente il testo del BOLLETTINO N. 21 DEL 25 MAGGIO 2020 5 ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AS1660 – CRITERI DI RIPARTO TRA I SOGGETTI BENEFICIARI E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PLURALISMO E L’INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE IN FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI

Roma, 20 maggio 2020

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro allo Sviluppo Economico

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 6 maggio 2020, ha intenso esprimere alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle problematiche di carattere concorrenziale emerse dall’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, con particolare riguardo alle modalità di ripartizione delle risorse tra le emittenti televisive locali. Il quadro normativo La legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, istitutiva del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, indicando, in generale, una distribuzione delle risorse orientata al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, ha rinviato a un apposito decreto la definizione 6 BOLLETTINO N. 21 DEL 25 MAGGIO 2020 dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, a partire dall’anno 20161.

 

In questa prospettiva il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (di seguito anche “Decreto”), le cui previsioni sono oggetto della presente segnalazione, ha stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, superando la precedente regolamentazione in materia, introdotta dal Decreto Ministeriale del 5 novembre 2004, n. 292 e già oggetto d’intervento da parte di questa Autorità2. Con specifico riferimento alle emittenti televisive locali, alle quali è destinato l’85% dei contributi del Fondo, l’articolo 4 del Decreto stabilisce che sono ammesse a usufruire dei contributi le emittenti che: i) abbiano un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, definito in rapporto alla popolazione residente nel territorio in cui avvengono le trasmissioni3; ii) si impegnino a non trasmettere, nella fascia oraria 7.00-24.00, programmi di televendita non superiori a determinati limiti4; iii) aderiscano ai codici di autoregolamentazione in materia di televendite5, di tutela dei minori in TV6 e di commento degli avvenimenti sportivi7; iv) a partire dalla domanda relativa all’anno 2019, abbiano trasmesso, nell’anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di Telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7.00-23.00.

 

Il successivo articolo 6 del Decreto stabilisce che i criteri di valutazione delle domande delle emittenti televisive commerciali ai fini della ripartizione dei contributi tengano conto dei seguenti parametri: a) numero medio dei dipendenti e numero medio dei giornalisti (iscritti al relativo albo o registro), effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente (con contratto 1 La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 160, ha previsto l’istituzione di un Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione a cui affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria, nonché nuovi canali di finanziamento provenienti dall’extra gettito del canone di abbonamento alla televisione e dal gettito annuale di un contributo di solidarietà da parte dei soggetti previsti dalla stessa legge.

 

Il successivo comma 163 ha rinviato ad un apposito decreto la definizione dei criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo. 2 Cfr. AS718 del 7 luglio 2010 “Concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”. 3 Quattordici dipendenti (di cui quattro giornalisti) dedicati alla fornitura di servizi media audiovisivi, se il territorio in cui sono diffuse le trasmissioni nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha più di 5 milioni di abitanti; undici dipendenti (di cui tre giornalisti) se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha tra 1, 5 e 5 milioni abitanti; otto dipendenti (di cui due giornalisti), se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha fino a 1,5 milioni di abitanti. 4 In particolare, l’emittente che intende partecipare alla procedura di attribuzione delle risorse qui in esame deve impegnarsi a non trasmettere programmi di televendita nelle fasce tra le 7.00 e le 24.00 superiori al 40% relativamente alla domanda per il 2018; al 30% relativamente alla domanda per il 2019; al 20% a partire dalla data di presentazione della domanda per l’anno 2020. 5 Codice approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002. 6 Codice approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002. 7 Codice di cui al Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 21 gennaio 2008, n. 36.

 

BOLLETTINO N. 21 DEL 25 MAGGIO 2020 7 indeterminato, a tempo determinato, apprendistato, contratto di solidarietà, contratto a tempo parziale); b) media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero (c.d. Auditel); c) costi complessivamente sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative. La procedura di assegnazione, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che a ciascuna emittente siano assegnati tre punteggi distinti, definiti, rispettivamente, sulla base dei tre criteri sopra indicati, nonché un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei tre punteggi analitici. Il punteggio complessivo rileva ai fini della definizione della graduatoria unica nazionale, mentre ai fini dell’attribuzione delle risorse rilevano distintamente i punteggi conseguiti in relazione a ciascun criterio. Più precisamente, il Decreto prevede che l’80% delle risorse complessivamente disponibili (per le televisioni commerciali) sia assegnato sulla base dei punteggi attribuiti secondo il parametro relativo ai dipendenti e giornalisti, il 17% sia assegnato sulla base dei punteggi attribuiti secondo il parametro relativo all’auditel (ovvero ai ricavi di vendita per spazi pubblicitari) e il restante 3% sia assegnato sulla base dei punteggi attribuiti secondo il parametro relativo ai costi per le spese in tecnologie innovative.

 

L’articolo 6, comma 2, del Decreto prevede, altresì, che alle prime cento emittenti nella graduatoria nazionale sia assegnato il 95% delle risorse disponibili, mentre il restante 5% sia ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Considerazioni concorrenziali L’Autorità rileva con favore come il D.P.R. n. 146/2017 abbia concentrato l’erogazione dei contributi di cui alla legge n. 208/2015 a vantaggio di emittenti che garantiscano obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d’impresa, e che investano nell’attività editoriale di qualità prevedendo, tra i criteri di ammissione, requisiti ulteriori e più stringenti, rispetto a quelli previsti dal sistema previgente, che appaiono orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse statali. In tale contesto di maggiore selettività, l’Autorità ritiene opportuno che i criteri di valutazione delle domande che determinano la distribuzione delle risorse tra le emittenti siano orientati al principio della tutela della concorrenza e del pluralismo dell’informazione. In questa prospettiva presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95% delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5% è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Tale previsione, infatti, è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale.

 

Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell’informazione, che la legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire, nella ripartizione delle risorse complessive del  Fondo potrebbero prevedersi due porzioni da assegnare, l’una tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva, l’altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest’ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori. L’Autorità auspica che le considerazioni suesposte possano essere utili al fine di favorire una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli