(foto: Ministero degli esteri a Roma )

Riportiamo di seguito il documento di accompgnamento alla proposta di riforma dei Comites (i Comitati degli italiani all’estero) e del CGIE, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, nonché l’articolato della Proposta di riforma della Legge 23 ottobre 2003, n. 286 “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero”. Si tratta di un primo lavoro preparatorio e di discussione che circola in ambito CGIE riguardante una riforma che potrebbe incidere profondamente sulla rappresentanza degli Italiani all’estero con importanti riflessi anche per la nostra politica estera. E’ intenzione di Punto Continenti di aprire una vasto dibatto su questa riforma, sia in Itala che tra gli italiani all’estero.

Documento di accompagnamento alla proposta di riforma di Com.It.Es. e CGIE 

Introduzione  

Negli ultimi dieci anni è profondamente cambiata la composizione delle comunità degli  italiani all’estero che stanno vivendo un massiccio influsso di esponenti della mobilità insieme a  rinnovate fasce di espatriati per ragioni tradizionali. Questi movimenti di concittadini si sono  diretti sia verso Paesi di antica accoglienza che verso nuove destinazioni, in particolare in Asia e  Medio Oriente, creando realtà che presentano esigenze diverse e richiedono assistenza specifica.  

Inoltre, è stata recentemente approvata la nuova legge elettorale (Rosatellum bis) che  introduce la possibilità per residenti in Italia di candidarsi all’estero, superando il mandato  territoriale di rappresentanza diretta definito dalla legge 459 del 27 dicembre 2001 che sanciva  all’art. 8, comma 1b): “i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione”. È bene ricordare che si è giunti a tale assetto di legge per assicurare “l’effettività” dell’esercizio del  diritto di voto dei cittadini residenti all’estero (Art. 48, comma 2, della Costituzione italiana) con la  istituzione della Circoscrizione estero. In alternativa, agli italiani all’estero, fattore vitale di crescita  del sistema Italia, si sarebbe dovuto consentire di votare per i collegi di origine e, in parecchie  Regioni di grande emigrazione, il loro voto sarebbe diventato determinante nell’elezione dei  rappresentanti locali. Nel quadro legislativo vigente, anche, ma non soltanto, nell’eventualità della  mancanza di un rapporto territoriale diretto, è fondamentale mantenere un dialogo costruttivo e  un flusso costante di notizie e suggerimenti tra le comunità e i parlamentari eletti all’estero, basati sulla rilevazione delle necessità locali nei diversi Paesi per giungere ad una sintesi a livello  sovranazionale che si traduca in suggerimenti di interventi concreti e proposte di strumenti  legislativi a favore sia delle collettività che della promozione del sistema Italia all’estero. 

Per tutte queste ragioni, non soltanto è necessario mantenere i primi due livelli della  rappresentanza degli italiani all’estero, ma è indispensabile rafforzarne la dignità istituzionale e i  compiti, con particolare riguardo al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.  

Normativa vigente 

Dal 1975 a oggi, in diversi stadi successivi, la rappresentanza degli italiani all’estero si è articolata in: ∙ Consulte regionali, che fanno riferimento al luogo di provenienza e dialogano soltanto con la Regione  d’origine, che le istituisce con propria legge, dalla seconda metà degli anni ’70 in poi. Negli ultimi anni  non poche Consulte sono state snaturate o diventate inattive o soppresse; 

Com.It.Es., istituiti con legge 22.5.1985 N. 205, modificata da legge 5.7.1990 N. 172, riformata al  ribasso da legge N. 23.10,2003 N.286, agiscono nelle singole circoscrizioni territoriali delle  rappresentanze diplomatico-consolari in cui si raggiunge il numero di iscritti all’AIRE fissato per legge. I  Consiglieri sono eletti con procedure diverse: i cittadini italiani a suffragio universale, i cittadini  stranieri di origine italiana, nominati dalle associazioni sono cooptati con il voto degli eletti e non  possono essere eletti né eleggere il Presidente del Comitato. Rappresentano territorialmente le  esigenze, lo sviluppo, l’integrazione e l’interazione fra l’emigrazione tradizionale, gli italo-discendenti e  la nuova emigrazione. Sono quindi il livello di rappresentanza di base anche nelle relazioni con le  autorità locali, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e dei rapporti fra Stati. Senza questo  primo momento di rappresentanza diretta verrebbe a cessare la possibilità di raccogliere tutte le  istanze di interesse per le comunità e di supporto al Sistema Paese. Visto quanto sopra è necessario  garantire la capillarità della presenza dei Com.It.Es. ed è fondamentale che il numero minimo di iscritti  all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – per la costituzione di un Com.It.Es. rimanga a  3.000 e l’elezione dei Consiglieri cittadini italiani avvenga a suffragio universale.

CGIE, istituito con legge 6.11.1989 N. 368, modificata da legge 18.6.1998 N. 198, organismo di  rappresentanza, raccordo e sintesi fra gli altri due livelli (Com.It.Es. e parlamentari eletti all’estero), in  parte elettivo (Consiglieri eletti all’estero in elezioni di secondo grado), in parte nominato dal  Presidente del Consiglio (Consiglieri di nomina governativa). Agisce con funzioni: conoscitive;  consultive a Governo, Parlamento e Regioni; propositive a livello nazionale e internazionale; e  programmatorie, queste ultime attraverso la relazione annuale, da presentare tramite il Governo al  Parlamento, e la Conferenza permanente Stato Regioni Province Autonome CGIE. Ha funzione di  sintesi generale di istanze e suggerimenti che provengono dal mondo per proporre soluzioni idonee a  risolvere i problemi che attengono a tutti gli italiani all’estero. È organismo di rappresentanza di tutte  le comunità nei rapporti con il Governo, il Parlamento, le Regioni e tutti gli organismi che pongono in  essere politiche che hanno ricadute sugli italiani all’estero e il loro rapporto con l’Italia. Per questa  ragione si ritiene importante che nella composizione del CGIE rimanga la componente di nomina  governativa e pertanto che l’elezione dei Consiglieri del CGIE che rappresentano le comunità estere  rimanga di secondo grado. 

I 18 Parlamentari eletti nelle 4 ripartizioni della circoscrizione Estero. A questo proposito, si ribadisce  la necessità di costante aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE attraverso il lavoro congiunto del MAECI (in possesso di dati più aggiornati attraverso gli  schedari consolari) e il MINT, per la trascrizione dei dati nei Comuni italiani. 

Premesse 

L’attuale sistema di rappresentanza degli italiani all’estero è giunto a definizione a seguito di 40  anni di battaglie in riconoscimento dell’appartenenza a pieno titolo degli italiani all’estero al popolo italiano e del conseguente esercizio degli stessi diritti e adempimento degli stessi doveri dei cittadini residenti in  Italia, come stabilito dalla normativa vigente, ferme restando le differenze derivanti da quella applicabile in  alcune materie specifiche (Es. IMU, pensione sociale, etc.).  

Il mondo dell’emigrazione italiana si è arricchito di nuove espressioni di mobilità rispetto a quello in  cui furono istituiti Com.It.Es., CGIE e Circoscrizione estero. 

Nel ribadire la necessità di mantenere i tre livelli di rappresentanza, bisogna dare vita a un processo  di riforma che li renda più efficienti e consoni alle mutate condizioni, tenendo conto: ∙ delle politiche di internazionalizzazione del Sistema Paese, di cui gli italiani all’estero sono fattore  fondamentale; 

∙ delle diverse esigenze degli italiani all’estero in un’ampia gamma di realtà economiche, politiche, e  sociali: dalla UE con i diritti di cittadinanza europea e libera circolazione; a paesi che garantiscono la  residenza attraverso visti rinnovabili; a paesi che concedono permessi di breve durata con restrizioni  lavorative; a paesi emergenti con normative sfavorevoli all’ingresso di stranieri; 

∙ dei parlamentari eletti dagli Italiani all’estero, potenzialmente residenti in Italia, con la necessità di  prevedere meccanismi che assicurino unità di intenti e complementarietà di interventi; ∙ delle risorse da assegnare alle attività di CGIE e Com.It.Es. affinché possano tenere tutte le riunioni  tassativamente elencate per espletare tutti i compiti fissati dalla legge; 

∙ di uso delle nuove tecnologie di comunicazione (ove fruibili, viste le differenze di fuso orario) integrativo delle riunioni previste per i due organismi e della loro interazione con i parlamentari. 

Caratteristiche delle Comunità nelle diverse aree continentali di emigrazione 

Qualunque proposta di riforma dei due organismi di rappresentanza di base e di sintesi non può  prescindere dall’attenzione alle profonde differenze nella composizione delle comunità e nell’effettivo  esercizio della cittadinanza e della discendenza italiana nei Paesi di residenza. 

Nella UE, la limitata estensione territoriale dei Paesi di residenza, la ridotta presenza di oriundi e la  normativa europea in materia di expat – cittadini europei che vivono in un Paese diverso da quello d’origine  – potrebbero favorire la proposta di una rappresentanza verticistica costituita da un solo organismo  nazionale, il cui coordinatore è anche componente di diritto del livello superiore di rappresentanza. 

In controtendenza a tale ipotizzato accentramento di poteri nelle mani di pochi eletti, attraverso la  verticalizzazione dei primi due livelli di rappresentanza, si ricorda che nel documento finale dell’incontro:  “Europa in movimento: da migranti a cittadini europei”, tenuto nell’aula del Senato il 30 aprile 2010, con la  partecipazione degli organismi europei omologhi al CGIE, si chiedeva, fra l’altro: 

∙ La nascita di un Consiglio Generale degli Europei residenti all’estero; 

∙ La nomina di un Commissario europeo competente per la governance delle politiche relative ai cittadini  en mouvement

∙ L’istituzione di un’Agenzia europea che assicuri l’analisi, l’aggiornamento e il monitoraggio delle politiche comunitarie indirizzate ai cittadini europei residenti fuori dai loro Paesi d’origine.  Nessuna di queste richieste è stata tradotta in realtà, malgrado precorressero i tempi, consentendo – ad  esempio – di affrontare meglio la situazione degli italiani residenti nel Regno Unito nel dopo-Brexit.  Particolare attenzione deve inoltre essere esercitata rispetto a Paesi non comunitari, dove si  ripropongono referendum limitativi della partecipazione al mondo del lavoro e dei diritti di residenza e conferimento della cittadinanza locale.  

Criteri per la composizione dei primi due livelli di rappresentanza 

La maggior parte degli iscritti all’AIRE risiede nei paesi europei, ma i modelli da definire devono riuscire  a soddisfare anche le esigenze di tutti gli altri Paesi e altri continenti, che prospettano, secondo i casi: ∙ Una massiccia presenza di italodiscendenti, che deriva dalla storia plurisecolare dell’emigrazione  tradizionale (Es. America Latina, Stati Uniti); 

∙ L’attuale criticità di condizioni economiche e politiche (Es. macroscopici: Venezuela e alcuni Paesi  dell’Africa, compresa la Repubblica del Sud Africa); 

∙ La necessità di proteggere la vita degli italiani in aree interessate da eventi bellici (in particolare in  Africa, Asia e Medioriente); 

∙ La presenza degli italiani in territori immensi, poco popolati e con tendenza alla concentrazione nei  maggiori centri urbani (Es. Australia, Canada, Russia, alcuni Paesi asiatici); 

∙ Il crescente numero di esponenti della nuova emigrazione, che richiedono assistenza per l’inserimento  nel tessuto sociale locale e non possono essere automaticamente trasformati in esclusivi portavoce  delle collettività, perché spesso transeunti e non stanziali; 

∙ La grande rete dell’associazionismo, mortificata anche dalle recenti ingiustificabili restrizioni imposte  alla loro partecipazione alle assemblee elettorali del CGIE. 

È quindi fondamentale identificare soluzioni di riforma che codifichino alcune risposte alle esigenze comuni di queste diverse realtà, lasciando un’intelligente flessibilità nell’applicazione e nello sviluppo  concreto dei compiti attribuiti agli organismi di rappresentanza.  

Riforma Com.It.Es.  

Natura, compiti aggiuntivi/sostitutivi, consistenza minima comunità  

I Comitati degli Italiani all’Estero, emanazione diretta delle comunità territoriali, non sono più  adeguati, sia nelle funzioni loro attribuite che nella composizione, a servire le realtà che rappresentano. I  molti compiti attribuiti al Com.It.Es. dall’Art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge istitutiva sono più programmatori che precettivi. Nell’ottica dell’attribuzione di maggiori poteri e più precisi incarichi al Com.It.Es., alla luce  dei cambiamenti avvenuti nel tessuto delle comunità, si propone che il Comitato mantenga la sua natura di: 

Organismo di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le autorità diplomatico consolari italiane e con le autorità locali, e abbia tre funzioni principali: 

Ombudsman – difensore civico della comunità nei confronti delle autorità italiane e, in collaborazione  con il Consolato, nei confronti delle autorità locali, con tutti i compiti concretamente espletabili nel  rispetto delle leggi locali, del diritto internazionale e degli accordi fra Stati, e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Antenna del Sistema Paese – nella circoscrizione di riferimento al fine del coinvolgimento delle forze  produttive e associative della comunità nella proiezione estera dell’Italia, anche in collaborazione con il  nuovo progetto di promozione dell’Italia lanciato dal MAECI. In tale ambito, il Com.It.Es. deve agire per  favorire l’insegnamento e la diffusione della lingua e cultura italiana, a supporto e in sinergia con gli  enti promotori, le scuole e Università locali, partecipando, per legge, all’elaborazione del Piano Paese; 

Centro di informazione, contatto e sostegno delle migrazioni e delle nuove mobilità.

Riforma CGIE:  Natura e funzioni aggiuntive 

Organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono  in essere politiche che interessano le comunità all’estero; 

Organismo inquadrato nell’ambito della politica estera dell’Italia, in funzione di una valorizzazione di  esperienze sociali, economiche e culturali presenti in ogni continente, condizione che permette al nostro  Paese di esaltare e mantenere vivi i rapporti con i cittadini italiani residenti all’estero e di fruire delle loro  eccellenze; 

Organismo ausiliario dello Stato, come organismo autonomo, in parte eletto all’estero in parte di  nomina governativa, che ha un rapporto dialettico con le istituzioni, interlocutore di Parlamento, Governo e  Regioni per la proiezione esterna dell’Italia attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle  comunità, e con possibile, futura, dignità costituzionale; 

Organismo di consulenza di Regioni ed enti territoriali attraverso: una presenza nella Conferenza Stato  – Regioni; la Conferenza Permanente Stato-Regioni-PA-CGIE; e il rapporto diretto con l’ANCI;  ∙ Organismo di raccordo e di sintesi di proposte e richieste di Com.It.Es. e associazioni per la definizione  dei disegni di legge che hanno ricadute per l’Italia e per le comunità all’estero, quindi organo di consulenza  specifica dei parlamentari eletti dagli italiani all’estero e interlocutore privilegiato di Governo, Camera e  Senato in particolare in materia di emigrazione

Composizione: 

Consiglieri eletti all’estero: rivedere la Tabella delle assegnazioni in base non soltanto alle iscrizioni  all’AIRE, ma anche alla consistenza numerica delle comunità di italo-discendenti (particolarmente  importanti per la promozione del Sistema Italia) e alle dimensioni territoriali; offrendo come riferimento la  tabella che applica tagli lineari di un terzo e riammette i Paesi cancellati dall’ultima riforma, aggiungendo  Paesi di nuova emigrazione e ridimensionando le attuali quote Paese dei Consiglieri per evitare che tre soli  Paesi eleggano circa la metà dei Consiglieri esteri equivalente a un terzo del totale dei componenti il  Consiglio, e che 3 continenti (con 4 Paesi membri del G20, di cui 2 membri anche del G7) siano  rappresentati da soli 5 Consiglieri; 

Consiglieri di nomina governativa: devono essere residenti in Italia, rispondendo alla doppia esigenza di  mantenere sia il rapporto diretto del CGIE con la sede centrale delle categorie di appartenenza da fornire al  CGIE che il dialogo con gli interlocutori del CGIE nei periodi in cui il Consiglio non si riunisce a Roma.

Proposta di articolato di riforma della Legge 23 ottobre 2003, n. 286 “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero”

Art. 1. 

(Istituzione dei Comitati degli italiani all’estero) 

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti  nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani  all’estero (Com.It.Es.), di seguito denominato «Comitato», organo di  rappresentanza di base degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze  diplomatico-consolari. 

2. Il Com.It.Es. è il difensore civico delle comunità verso le autorità italiane e, in  collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari, verso le autorità  locali. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare  istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle  autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai  rapporti tra Stati. 

3. Il Com.It.Es. è antenna del sistema Italia sul territorio e centro di informazione,  contatto e sostegno delle nuove emigrazioni e nuove mobilità. 

4. In casi particolari, tenuto conto della chiusura del Consolato nella circoscrizione di  riferimento, delle dimensioni territoriali, della presenza di consistenti nuclei di  cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e di flussi di nuova  emigrazione, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro  degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono  istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all’interno della  medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati,  delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza. 

5. Subito dopo l’insediamento del Com.It.Es., la rappresentanza diplomatico– consolare italiana informa le autorità locali dell’istituzione del Comitato e del tipo di  attività svolta. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato  degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità  rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati. 

Art. 2. 

(Compiti e funzioni del Comitato) 

1. Ciascun Comitato contribuisce e partecipa all’elaborazione del Piano Paese  annuale con proiezioni triennali, individuando anche attraverso studi e ricerche,  le esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione  del sistema Paese e dell’insegnamento di lingua e cultura italiane, nonché di  integrazione nella realtà locale e tutela dei diritti degli esponenti di nuova  emigrazione. A tali fini in collaborazione con l’autorità consolare, con le Regioni  e con le autonomie locali, con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito  della circoscrizione consolare, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la  realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con  particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità,  all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore  ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella  circoscrizione. 

2. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1, l’autorità consolare e il Comitato  assicurano un regolare flusso di informazioni sulle attività promosse nell’ambito della  circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province Autonome  e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi. 3. L’autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l’esame di  iniziative e progetti specifici di particolare importanza per la comunità italiana. 4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto  internazionale e comunitario, al fine di favorire l’integrazione dei cittadini italiani  nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale  italiana, nonché per promuovere la diffusione della lingua, cultura e realtà politica,  sociale ed economica italiana, il Comitato: 

 a) coopera con l’autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei  cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla  difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell’osservanza dei contratti  di lavoro e dell’erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze  accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della  legislazione locale, internazionale e comunitaria che danneggiano cittadini italiani,  eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali.  L’autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l’esito degli interventi esperiti a  seguito di tali segnalazioni; 

b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto  consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo  di cui all’art. 3; 

c) nell’ambito delle materie di cui al comma 1, formula proposte ed esprime pareri  all’autorità consolare sulle iniziative che l’autorità consolare intende  intraprendere, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione  annuale; 

d) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate  richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali,  assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al  Governo, alle regioni e alle province autonome. I richiedenti devono allegare alla  domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell’anno  precedente, con dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle  previste. 

e) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle richieste di  contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. I  richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la  copia del consuntivo dell’anno precedente, con dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste. 

f) se l’autorità consolare esprime parere diverso da quello del Com.It.Es. in  materia delle suddette richieste di contributi, deve comunicarne prontamente le  ragioni al Com.It.Es.  

 5. L’autorità consolare e il Comitato convocano periodicamente riunioni congiunte con  i patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa  nazionale e locale, per ricevere informazioni sulle linee generali dell’attività svolta  nella circoscrizione consolare e definire, alla luce delle esigenze locali, i necessari  miglioramenti e modifiche dei servizi offerti. 

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le  modalità di funzionamento. Il regolamento deve attenersi ai dettami della legge  istitutiva e alla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, verifica e  revisione dei bilanci, conduzione delle riunioni e a tutte le norme della legislazione  italiana e locale applicabili.

Art. 3. 

(Bilancio del Comitato) 

 1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti  con: 

 a) le rendite dell’eventuale patrimonio 

 b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;  c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;  d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;  e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie. 

 2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi  stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di  previsione del Ministero degli affari esteri.  

 3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il  Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l’autorità consolare, entro il 31  ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio  funzionamento nell’anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.  4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il  rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal  Comitato e uno dall’autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso tra persone di  comprovata professionalità in materia contabile. 

 5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro  quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio  dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite  dell’autorità consolare competente. 

 6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il  primo quadrimestre dell’anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la  funzionalità dei servizi, tenendo conto del numero dei componenti il Comitato, della  consistenza numerica delle comunità italiane e di origine italiana, dell’estensione  territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui  il Comitato opera, del locale costo della vita, e delle attività svolte dal nell’anno  precedente. 

 7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione,  concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti  pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per  eventuali verifiche e sono pubblici

 8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione  contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla  carica al nuovo titolare. 

 9. I bilanci del Comitato sono pubblici. 

 10. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di ….. euro annui a  decorrere dal …. 

Art. 4. 

(Sede e segreteria) 

 1. L’autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.  2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato  stesso. 

 3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni,  il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due  unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa  locale.

Art. 5. 

(Eleggibilità e composizione del Comitato) 

 1. Il Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini  italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai  fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella  risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, sulla base dell’elenco  aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.  2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in  una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma  1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle  consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una  circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste,  il candidato non è eleggibile e il suo nome deve essere depennato dalla lista prima della  pubblicazione

 3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità uomo, donna e  giovani al di sotto dei 35 anni e una efficace rappresentazione delle componenti  migratorie della comunità di riferimento. 

 4. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio  all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche  istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, candidabili i legali  rappresentanti di enti promotori e gestori di attività scolastiche che operano nel  territorio del Comitato, i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza, dei mezzi di  informazione e degli enti e associazioni che presentano richiesta di finanziamento al  Governo, alle regioni e alle province autonome, sottoposta al parere del Comitato. 

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante  pubblicazione dei resoconti sull’albo consolare, comunicazione ai mezzi di informazione  locali e ai social media

 6. Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato,  partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono,  altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli  argomenti in esame. 

 7. I componenti del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), istituito dalla  legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, con  diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui  risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato. 

Art. 6. 

(Comitato dei presidenti) 

 1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti. di  seguito “Intercomites” di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo  rappresentante membro del Comitato medesimo. L’Intercomites si riunisce almeno una volta  l’anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i componenti del  CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono  convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato  medesimo. 

1bis. L’Intercomites coordina il contributo dei Comitati all’elaborazione del Piano  Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche  delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i  rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l’evoluzione delle caratteristiche  migratorie delle collettività, con particolare attenzione alla integrazione della nuova  emigrazione, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla  promozione del sistema Paese e dell’insegnamento della lingua e cultura italiane a ogni  livello di età e scolarizzazione. 

 2. Almeno una volta l’anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta  dall’ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei Consiglieri del CGIE e dei  presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono  invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. 

 3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai  commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.  4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di …….euro annui a  decorrere dal …. 

Art. 7. 

(Membri stranieri di origine italiana) 

 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all’articolo 5, possono far parte del  Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un  terzo dei componenti il Comitato eletto. 

 2. Al fine di cui al comma 1, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni, che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e sono  regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare, e presi in considerazione i  suggerimenti dei Consiglieri con riferimento a personalità di spicco nei campi di  maggiore interesse per la comunità, per il paese di residenza e per l’Italia, designa un  numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il  doppio dei membri da cooptare. 

 3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero  di preferenze pari a metà di quello dei membri da cooptare. 

 4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale  elezione si procede successivamente alla elezione di cui all’articolo 11, comma 1. 5. La cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del  mandato del Com.It.Es.  

6. I cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la stessa  procedura prevista al comma 2.  

Art. 7bis. 

(Affiliazione

 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all’articolo 5, e ai cooptati di  cui all’articolo 7, possono far parte del Comitato, in misura non eccedente un terzo dei  componenti il Comitato eletto, per affiliazione, cittadini italiani esponenti della nuova  emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati al Com.It.Es. I componenti affiliati hanno diritto di parola e non di voto e non possono  essere eletti alle cariche interne previste dalla legge e dal regolamento del Com.It.Es. 2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni che operano nella circoscrizione consolare  da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità  consolare, e gli stessi Consiglieri del Com.It.Es designano un numero di cittadini  italiani che soddisfino i criteri fissati nel comma 1, complessivamente pari ad almeno il  doppio dei membri da affiliare. 

 3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un  numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da affiliare.  4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A  tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all’articolo 11, comma 1.  5. L’affiliazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del  Com.It.Es.  

Art. 8. 

(Durata in carica e decadenza dei componenti) 

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e, con decorrenza dall’entrata  in vigore della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rieleggibili solo per un periodo  massimo di due mandati consecutivi. 

 2. Qualora l’elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta  in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei  Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per  la generalità dei Comitati. 

 3. Con decreto dell’autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i  Consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti  della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato  per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di  decadenza immediata dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza  ufficiale ad altra circoscrizione oppure della residenza di fatto per un periodo  superiore ai tre mesi dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. Il controllo è  esercitato dall’autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato o dei  singoli cittadini iscritti all’AIRE nella circoscrizione. 

 4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto  dall’autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di  scioglimento. L’autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando  esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per  gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un  regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell’autorità consolare, il  Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, ove  nominato, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento  del Comitato. 

Art. 9. 

(Validità delle deliberazioni) 

 1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie  deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la  validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in  carica. 

Art. 10. 

(Poteri e funzioni del presidente) 

 1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi  componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva  è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è  eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell’elezione del  Comitato. Tale numero è determinato dalla somma dei voti riportati dalla lista cui  apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.  2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo  dei componenti di cui all’articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da  individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura  dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza  dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione  subentra immediatamente nella carica di presidente. 

3. Fatto salvo quanto previsto dall’ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando  lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti ovvero l’autorità consolare.  4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della legge  23 ottobre 2003, n. 386, la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di  Consigliere del CGIE. 

Art. 11. 

(Poteri e funzioni dell’esecutivo) 

 1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri, incluso il  presidente, non superiore, a un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun  componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di  membri dell’esecutivo da eleggere. 

 2. Il presidente del Comitato fa parte dell’esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal  più votato dei membri dell’esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso  di parità di voti, dal più anziano di età. 

 3. L’esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive. 

Art. 12. 

(Commissioni di lavoro) 

 1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere  chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 

 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle  loro riunioni può partecipare il capo dell’ufficio consolare o un suo rappresentante,  appositamente delegato. 

Art. 13. 

(Elettorato attivo) 

 1. Hanno diritto di voto per l’elezione del Comitato, senza alcun obbligo di opzione, tutti i cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della  legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione  consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina  dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.  2. L’elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di  attuazione. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l’iscrizione nel predetto  elenco. 

Art. 14. 

(Sistema elettorale) 

 1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati  concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza. 

 2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale,  con le modalità previste dagli articoli 21 e 22. 

Art. 15. 

(Indizione delle elezioni e liste elettorali) 

 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell’ufficio  consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di  scioglimento anticipato, l’indizione è effettuata entro trenta giorni dall’emanazione del  decreto di scioglimento. 

 2. L’indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante  affissione all’albo consolare, circolari informative e l’uso di ogni altro mezzo di informazione, inclusi internet e social media

 3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le  liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le  collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, e a duecento per  quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.  4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma  1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.  5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.  6. Per l’attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di …….euro per l’anno ….. 

Art. 16. 

(Comitato elettorale circoscrizionale) 

 1. Le liste dei candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito presso gli  uffici consolari, presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta  nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di attuazione.  2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici  consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo  rappresentante. 

 3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.  4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al  voto nell’ambito della circoscrizione, dal capo dell’ufficio consolare, su designazione dei  presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e  secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione

 5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme  e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli  scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l’attività dei seggi elettorali.  6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a  maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Art. 17. 

(Stampa e invio del materiale elettorale) 

 1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l’ufficio consolare  provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e  provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5. 

 2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste  disposte e numerate in ordine di presentazione. 

 3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l’ufficio consolare  invia agli elettori di cui all’articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e  la relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente;  il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del  voto e il testo della presente legge. 

 4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.  5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni,  non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al  capo dell’ufficio consolare; questi, all’elettore che si presenta personalmente, può rilasciare,  previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito  sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le  modalità di cui ai commi 4 e 6. 

 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce  nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la  spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e  le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.  7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici  consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni. 

 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all’incenerimento delle schede  pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di  cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è  trasmesso al Ministero degli affari esteri. 

 9. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di …… euro per l’anno …. 

Art. 18. 

(Espressione del voto) 

 1. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui  prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell’ambito dei  candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore a un  terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono  nulle. 

 2. Il voto è nullo se non è espresso sull’apposita scheda o se presenta segni di  riconoscimento dell’identità dell’elettore. 

 3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del  candidato prescelto o con l’indicazione del nome stesso. 

 4. L’indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della  lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. 

 5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l’indicazione di più preferenze per  candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo. 

Art. 19. 

(Costituzione dei seggi elettorali) 

 1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila  elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni  di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. 

 2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle  elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio  è scelto, prima dell’insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra  gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli  scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.  3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima  delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell’ambito delle designazioni  effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d’ufficio. 

 4. Quando uno scrutatore è assente all’atto dell’insediamento del seggio, il presidente  nomina scrutatore uno degli elettori. 

 5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un’indennità stabilita con  decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze. 

 6. Per l’attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l’anno 2003, rispettivamente la  spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro. 

Art. 20. 

(Operazioni di scrutinio)

 1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del  comitato elettorale circoscrizionale. 

 2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni recate dall’articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.  3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in  quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n. 361, e successive modificazioni. 

 4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti  contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a  verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti  stessi. 

 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non  può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate  nulle. 

Art. 21. 

(Ripartizione dei seggi) 

 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta  contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. 

 2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati  da eleggere. 

 3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti. 

Art. 22. 

(Proclamazione degli eletti) 

 1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede  alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è  sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. 

 2. La comunicazione dell’avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le  stesse modalità previste dall’articolo 15, comma 2. 

Art. 23. 

(Comitati non elettivi. Contributi) 

 1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all’elezione dei Comitati, con decreto del  Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, se  nominato, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di  cui all’articolo 1. 

 2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall’autorità consolare, sentiti i  componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella  circoscrizione. 

 3. L’autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini  italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle  disposizioni di cui all’articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più  di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in  conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti. 

 4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5,  comma 6. 

 5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i  Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti  dall’articolo 3 per i Comitati eletti. 

Art. 24. 

(Soluzione delle controversie) 

 1. Per la soluzione delle controversie relative all’applicazione delle disposizioni di cui alla  presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli  affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita  l’autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello  Stato ove opera il Comitato. 

Art. 25. 

(Disposizione transitoria) 

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica  fino all’indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa. 

Art. 26. 

(Regolame nto di attuazione) 

 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente  legge. 

Art. 27. 

(Copertura finanziaria) 

 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per  l’anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a  7.274.995 euro per l’anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall’anno 2004,  mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8  maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero  degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l’anno 2003 e a 226.000 euro annui a  decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte  corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero degli affari esteri. 

 2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo  dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello  Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono. 

 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 28. 

(Disposizioni abrogative) 

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8  maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, la legge 5 luglio 1990, n. 172 e la legge 23  ottobre 2003 e successive modificazioni. 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti normativi della Repubblica italiana. Ѐ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  farla osservare come legge dello Stato.